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Il principio di limitazione delle richieste documentali già in possesso dell’Agenzia delle Entrate dopo la sentenza Corte Cost. n. 137/2025

Il principio di limitazione delle richieste documentali già in possesso dell’Agenzia delle Entrate dopo la sentenza Corte Cost. n. 137/2025

Il principio di limitazione delle richieste documentali già in possesso dell’Agenzia delle Entrate dopo la sentenza Corte Cost. n. 137/2025

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137/2025, ha affrontato con decisione il tema delle preclusioni probatorie nei confronti del contribuente, derivanti dalla mancata esibizione di documenti in sede amministrativa. La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela del diritto di difesa e alla necessità di un dialogo corretto e collaborativo tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Uno dei principi cardine affermati dalla Corte riguarda la limitazione delle richieste di documenti e informazioni che l’Agenzia delle Entrate può legittimamente rivolgere al contribuente. In particolare, la Corte ribadisce che, alla luce dell’art. 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), non possono essere richiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso contribuente. Tale principio, già riconosciuto in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione, viene ulteriormente rafforzato dall’evoluzione digitale che consente all’amministrazione di reperire autonomamente numerosi dati tramite le proprie banche dati (ad esempio, quelle relative alle fatture elettroniche).

La Corte sottolinea dunque che la preclusione probatoria prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 deve essere letta in senso rigorosamente restrittivo, proprio per evitare inutili aggravi in capo al contribuente e per valorizzare la funzione di semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa. Da ciò discende che l’amministrazione non può pretendere l’esibizione di documenti che già può agevolmente acquisire tramite le proprie risorse informative, pena la violazione dei principi di collaborazione, buona fede e leale cooperazione tra le parti.

La sentenza n. 137/2025 rappresenta quindi un fondamentale punto di riferimento per l’interpretazione delle richieste documentali in ambito tributario, rafforzando la tutela del contribuente e promuovendo un approccio amministrativo più efficiente e meno gravoso.

Estratto della sentenza:
"d) non riguardi documenti informazioni già in possesso dell’amministrazione, ai ovando applicazione l’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), per cui «[a]l contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 aprile 2014, n. 8299)."

"7.2.– Infine, nella medesima prospettiva, deve anche essere ampliato il ricordato principio, già affermato in nuce dalla Corte di cassazione, per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria (Cass., n. 8299 del 2014). In forza dell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, come quella relativa alle fatture elettroniche, non possono essere richiesti al contribuente elementi informativi che l’amministrazione finanziaria potrebbe ottenere semplicemente interrogandole."