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Notifica “a mani proprie” nel processo tributario ed effetti della consegna presso la sede dell'Agente della riscossione

Notifica “a mani proprie” nel processo tributario ed effetti della consegna presso la sede dell'Agente della riscossione

Notifica “a mani proprie” nel processo tributario ed effetti della consegna presso la sede dell'Agente della riscossione

Nel processo tributario, l’espressione “a mani proprie” è interpretata in senso stretto, riferita alla parte stessa, ma comprende tutte le forme di consegna personale previste dagli artt. 138‑140 c.p.c. e la notifica postale con materiale consegna al destinatario.

La sentenza afferma che la notificazione della decisione della Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria) a mani proprie della parte, o di persona da essa delegata, è sempre valida e idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, anche se nel giudizio precedente la parte si era costituita con difensore (nel caso di specie il riferimento è all’Agente della riscossione). Ciò vale anche quando la notifica è effettuata presso la sede di Equitalia a un soggetto ivi presente e addetto alla ricezione degli atti, salvo prova contraria della società.

Estratto della sentenza

Rif. Cass. n. 27420/2017

1. Principio generale su “a mani proprie” nel processo tributario 

«In tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, questa Corte ha affermato che l’art. 49, D.L.vo n. 546 del 1992, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche lo stesso art. 16, D.L.vo n. 546, che regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e – in tale ambito – detta una disciplina speciale, in virtù della quale è sempre consentita “la consegna a mani proprie”, intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138 e 140 c.p.c., e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario». 

2. Interpretazione restrittiva di “mani proprie” e decorrenza del termine breve 

«In particolare, questa Corte (Sez. V, Sentenza n. 5504 del 09 marzo 2007) ha puntualizzato che l’espressione “mani proprie”, secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere. Pertanto, la notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata quand’anche nel giudizio “a quo” si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 51, comma 1, citato D.L.vo (cfr. Sez. V, Sentenza n. 16234 del 09 luglio 2010; ord. n. 20570/2011; Sentenza n. 7059 del 26 marzo 2014; Cass. 18936 del 24 settembre 2015; Cass. n. 3795/2016).» 

3. Notifica presso la sede di Equitalia e qualità del consegnatario 

«Né appare decisiva la circostanza per cui nella relata di notificazione non sarebbe indicata la qualità del soggetto che aveva ricevuto il plico presso la sede di Equitalia Nord s.p.a. alla luce dei principi già fissati da questa Corte (Cass. n. 14865 del 05 settembre 2012 per cui “Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede art. 145 comma 1, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezion degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno”.»

 

L’articolo ha finalità solo informativa e scientifica e non costituisce parere legale né indicazione operativa per casi concreti.  L’autore è esonerato da ogni responsabilità per l’uso, anche professionale, dei principi esposti. Il lettore deve verificare autonomamente, tramite le sentenze integrali reperibili sui siti istituzionali e con eventuale assistenza professionale, l’esattezza, l’attualità e l’applicabilità dei principi, assumendosi ogni rischio connesso al loro utilizzo.