Dimissioni per giusta causa e omissione contributiva: gravità dell’inadempimento datoriale e superamento del criterio meramente cronologico dell’immediatezza
La vicenda riguarda un lavoratore che rassegna le dimissioni per giusta causa a seguito dell’omesso versamento, per sedici mesi consecutivi sin dall’inizio del rapporto, dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento della NASpI ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015. La Corte d’Appello di Napoli accoglie la domanda e condanna l’INPS all’erogazione della prestazione; la Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5445, rigetta il ricorso dell’INPS.
La Suprema Corte ribadisce che l’omissione contributiva protratta integra un inadempimento “molto grave” agli obblighi fondamentali del datore di lavoro, idoneo a giustificare le dimissioni ex art. 2119 c.c. Pur essendo previsti rimedi previdenziali (automaticità delle prestazioni e rendita vitalizia), essi non elidono la lesione del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro.
Quanto al requisito dell’immediatezza, la Cassazione esclude una concezione meramente cronologica: nelle condotte omissive continuative, l’inadempimento è tuttora in essere al momento del recesso, sicché il nesso causale con le dimissioni e il requisito dell’immediatezza risultano entrambi soddisfatti.
Estratto dalla sentenza
Cass., ord. n. 5445/2026
«Pertanto, le dimissioni - motivate espressamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro – sono sorrette da giusta causa, in quanto il mancato versamento della dovuta contribuzione per sedici mesi costituisce senza dubbio rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. Si tratta, infatti, di una condotta gravemente lesiva dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto».
«Al riguardo va, altresì, puntualizzato che il nesso di immediatezza non si rinviene, tanto o solo, in un segmento temporale intercorrente tra le dimissioni e l’inadempimento, tant’è che può sussistere anche quando il recesso non segua direttamente (sul piano temporale) i fatti, dovendo l’immediatezza esser intesa come valutazione di un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere la causalità che sorregge le dimissioni in correlazione con l’inadempimento, con valutazione rimessa al giudice del merito».
«[…] la condotta omissiva di mancato versamento della contribuzione era stata continuativa fin dall’assunzione […] ed era altresì perdurante al momento delle dimissioni, sicché l’inadempimento era in essere al momento del recesso da parte del lavoratore ed era senz’altro sussistente quindi, il requisito dell’immediatezza».
«I rimedi di cui innanzi, infatti, sono predisposti dall’ordinamento a tutela della parte debole del rapporto, il lavoratore, per garantirgli le prestazioni previdenziali o la rendita, ma dette prestazioni non elidono affatto la lesione del rapporto fiduciario che intercorre, invece, su un piano completamente diverso, tra datore e lavoratore a cagione del costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, con conseguente grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede che devono governare tutti i rapporti contrattuali, ivi compreso quello di lavoro».
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