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Responsabilità tributaria del commercialista e concorso nelle violazioni della società cliente dopo l’art. 7 d.l. 269/2003: la “nuova regola” affermata da Cass. 12 marzo 2026, n. 5638

Responsabilità tributaria del commercialista e concorso nelle violazioni della società cliente dopo l’art. 7 d.l. 269/2003: la “nuova regola” affermata da Cass. 12 marzo 2026, n. 5638

Responsabilità tributaria del commercialista e concorso nelle violazioni della società cliente dopo l’art. 7 d.l. 269/2003: la “nuova regola” affermata da Cass. 12 marzo 2026, n. 5638

La sentenza in commento si colloca nel crocevia tra due opposti orientamenti in tema di responsabilità sanzionatoria del commercialista per concorso nelle violazioni tributarie della società cliente. 

L’orientamento più favorevole al professionista, oggi che appare superato, richiedeva per affermare il concorso del consulente un quid pluris rispetto alla normale attività: un autonomo vantaggio economico o un interesse esclusivo proprio, finendo così per restringere fortemente l’operatività dell’art. 9 d.lgs. 472/1997 nelle ipotesi di violazioni riferibili a società con personalità giuridica. 

L’orientamento meno favorevole, oggi recepito dalla Cassazione, valorizza invece il dato oggettivo del contributo causale del commercialista: è sufficiente qualsiasi apporto materiale o psicologico che renda possibile o agevoli la consumazione dell’illecito, prescindendo dal conseguimento di un vantaggio personale ulteriore rispetto al compenso professionale. La Corte qualifica tale opzione come compatibile con l’art. 7 d.l. 269/2003, che si limita a concentrare sulla persona giuridica le sanzioni per le condotte dei soggetti in rapporto organico, senza incidere sulla punibilità dei terzi estranei. 

In questa prospettiva, l’incarico di trasmissione telematica – specie se accompagnato alla tenuta delle scritture – implica un obbligo qualificato di controllo di coerenza tra contabilità, dichiarazioni e norme fiscali; la sua violazione può integrare concorso nell’illecito, secondo la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. 

Estratto dalla sentenza

«In conclusione, i soggetti terzi (come nel caso in esame, il commercialista) sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l’entrata in vigore del d. l. n. 269 del 2003 (Cass. sez. 5, n. 7948 del 2025).»

«Se il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica è sanzionabile per il contributo materiale e psicologico offerto nella realizzazione dell'illecito, si deve prescindere dal conseguimento da parte del terzo di un personale effettivo vantaggio economico (v. Cass. n. 20697 del 2024; Cass. nn. 33994 e 33996 del 2024)… Deve escludersi, pertanto, la necessità di provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso (da ultimo, Cass. sez. sentenza n. 7948 del 2025).» 

«In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società- cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la diligenza nell’adempimento valutare con riguardo alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c.» 

 

L’articolo ha finalità solo informativa e scientifica e non costituisce parere legale né indicazione operativa per casi concreti.  L’autore è esonerato da ogni responsabilità per l’uso, anche professionale, dei principi esposti. Il lettore deve verificare autonomamente, tramite le sentenze integrali reperibili sui siti istituzionali e con eventuale assistenza professionale, l’esattezza, l’attualità e l’applicabilità dei principi, assumendosi ogni rischio connesso al loro utilizzo.