Responsabilità del professionista esterno nelle violazioni tributarie delle società dopo il d.l. 269/2003
La recente giurisprudenza della Cassazione tributaria, chiarisce i rapporti tra l’art. 7 d.l. 269/2003 e l’art. 9 d.lgs. 472/1997 in tema di sanzioni per violazioni tributarie commesse da o nell’interesse di società con personalità giuridica.
La Corte conferma che il principio di “concentrazione” delle sanzioni sulla persona giuridica opera quando la violazione è posta in essere dall’intraneus (amministratore o rappresentante, anche di fatto) nell’interesse e a beneficio della società: in tale ipotesi il soggetto organico non è sanzionabile a titolo concorsuale.
Diversa è invece la posizione del terzo estraneo, in particolare del professionista (come il commercialista che appone il visto di conformità o assiste nella presentazione della dichiarazione): se il suo apporto, materiale o psicologico, agevola la commissione dell’illecito, egli può essere sanzionato a titolo di concorso ex art. 9 d.lgs. 472/1997, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 d.l. 269/2003.
La “nuova regola applicabile” è dunque duplice: la società resta centro di imputazione delle sanzioni per i fatti commessi nel suo interesse dagli organi, mentre i professionisti esterni non sono coperti dallo schermo dell’art. 7 e rimangono autonomamente responsabili ove il loro comportamento contribuisca alla violazione.
Estratto dalla sentenza
Ordinanza n. 11372/2026
«Per effetto dell’art. 7 del D.L. n. 269 del 1997, quindi, il legislatore ha inteso concentrare le sanzioni amministrative fiscali esclusivamente in capo alla persona giuridica contribuente che abbia tratto un vantaggio effettivo dalla violazione, escludendo l’applicabilità delle sanzioni in capo alle persone fisiche che, tramite il rapporto organico (di diritto o di fatto), abbiano materialmente commesso la violazione contestata dall’Amministrazione Finanziaria, immedesimandosi nell’ente, nel nome e per conto del qual hanno agito.»
«In conclusione, va sintetizzato in diritto il principio secondo cui i soggetti terzi (come nel caso in esame il commercialista) sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del d.lgs n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 […] se comunque compiono azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che attestano il coinvolgimento dello stesso al fine del concorso di persone.»
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