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La confisca nell’IVA all’importazione tra funzione di garanzia e principio di proporzionalità: nota a Corte cost., sent. n. 93/2025

La confisca nell’IVA all’importazione tra funzione di garanzia e principio di proporzionalità: nota a Corte cost., sent. n. 93/2025

La confisca nell’IVA all’importazione tra funzione di garanzia e principio di proporzionalità: nota a Corte cost., sent. n. 93/2025

Con la sentenza 3 luglio 2025, n. 93, la Corte costituzionale interviene sul regime della confisca doganale obbligatoria in caso di evasione dell’IVA all’importazione, dichiarando parzialmente incostituzionale l’art. 70, primo comma, d.P.R. 633/1972, nella parte in cui non prevede l’esclusione della confisca quando il contribuente abbia integralmente estinto il debito tributario.

La vecchia regola era quella di un rinvio “pieno” alle leggi doganali sui diritti di confine, con applicazione dell’art. 301 t.u. dogane: nei casi di contrabbando, la confisca dell’oggetto dell’illecito era sempre disposta, cumulandosi alla sanzione pecuniaria (da due a dieci volte i diritti evasi) senza alcuno spazio per la rilevanza del successivo adempimento del contribuente.

La Corte, muovendo dal principio di proporzionalità delle sanzioni, desumibile dall’art. 3 Cost. e dall’art. 49, par. 3, CDFUE, nonché dal quadro evolutivo della riforma sanzionatoria tributaria (l. 23/2014, l. 111/2023, d.lgs. 87/2024 e d.lgs. 173/2024), qualifica la confisca in esame come misura di natura punitiva, la cui rigidità si traduce in un cumulo sanzionatorio eccessivo rispetto sia all’IVA interna, sia ai dazi doganali.

La nuova regola applicabile, come risultante dalla pronuncia manipolativa, è che, in caso di applicazione dell’art. 301 t.u. dogane per evasione dell’IVA all’importazione, le cose costituenti oggetto della violazione non possono essere confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori (compresi gli interessi) e della sanzione pecuniaria.

La Corte, pur confermando la legittimità in astratto della confisca dell’oggetto quale strumento essenziale di presidio dell’IVA all’importazione – tributo privo dei meccanismi di tracciabilità tipici dell’IVA interna – ne condiziona il mantenimento al mancato adempimento del contribuente. In tal modo, realizza un allineamento “ordinale” con la disciplina dell’IVA interna (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) e con la logica del codice doganale dell’Unione (art. 124 CDU), senza disarmare l’ordinamento rispetto alle condotte evasive all’ingresso delle merci.

Estratto dalla sentenza

«L’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, inserito nel Titolo V (Importazioni), dispone, infatti, che “[l]’imposta relativa all’importazione è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine”. Il richiamo al trattamento sanzionatorio delle disposizioni delle leggi doganali comporta l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 che prevede, al suo primo comma: “[n]ei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto”.»

«Si determina, in questi termini, un cumulo sanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna, ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, i dazi, come constatano le stesse Sezioni unite rimettenti.»   

«Nell’ipotesi in cui l’autore dell’illecito si attiva per rimediare al mancato pagamento dell’IVA all’importazione, corrispondendo il tributo evaso, gli accessori, comprensivi degli interessi, nonché la sanzione pecuniaria, il mantenimento della misura della confisca risulta infatti sproporzionato, dal momento che lo Stato ha recuperato l’intero debito tributario e quindi viene meno anche quella funzione di garanzia che può giustificare la confisca obbligatoria.»

«L’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nello stabilire che “[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine”, non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.»

«Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 […], nella parte in cui […] non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.»

 

 

L’articolo ha finalità solo informativa e scientifica e non costituisce parere legale né indicazione operativa per casi concreti. L’autore è esonerato da ogni responsabilità per l’uso, anche professionale, dei principi esposti. Il lettore deve verificare autonomamente, tramite le sentenze integrali reperibili sui siti istituzionali e con eventuale assistenza professionale, l’esattezza, l’attualità e l’applicabilità dei principi, assumendosi ogni rischio connesso al loro utilizzo.